Comunicazione pubblica manifestazione

Articolo 18 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Gli organizzatori di pubblica manifestazione devono darne preavviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Data:

16/06/2025

Descrizione

Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni devono darne preavviso, almeno tre giorni prima dell'evento, al Questore.

Come specificato nel modulo, i promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:

  • Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione;
  • La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.);
  • Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. 

Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

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Date

Data di inizio validità/efficacia

16/06/2025

Data di inizio pubblicazione

16/06/2025

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