Domanda di deroga per la somministrazione temporanea di bevande superalcoliche

In caso di richiesta deroga per la somministrazione di bevande superalcoliche è da inoltrarsi apposita domanda di autorizzazione al Sindaco.
Data:

16/06/2025

Descrizione

L'art. 18, comma 5, della Legge provinciale 14 luglio 2000 n.9, prevede espressamente che è vietata, salvo espressa e motivata deroga del Sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche.

Per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001). 

Si rammenta che, con la Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, è stato introdotto l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00.

Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 

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Date

Data di inizio validità/efficacia

16/06/2025

Data di inizio pubblicazione

16/06/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 16/06/2025 10:47

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