Descrizione
L'art. 18, comma 5, della Legge provinciale 14 luglio 2000 n.9, prevede espressamente che è vietata, salvo espressa e motivata deroga del Sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche.
Per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001).
Si rammenta che, con la Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, è stato introdotto l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00.
Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.