Comunicazione preventiva per processioni e manifestazioni religiose

Articolo 25 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Gli organizzatori devono darne preavviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Data:

16/06/2025

Descrizione

L'articolo menzionato in oggetto prevede che le cerimonie religiose che avvengono al di fuori dei luoghi di culto, nonché le processioni religiose che si tengono nelle pubbliche vie, devono essere comunicate al Questore almeno 3 giorni prima. Quest'ultimo può vietarne o consentirne lo svolgimento, attraverso l'osservanza di determinate modalità per ragione di ordine pubblico o di igiene pubblica.

Per farlo è da utilizzarsi il modulo al link: 

https://www.comune.valdaone.tn.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Comunicazione-pubblica-manifestazione 

Qualora siano previste, per lo svolgimento dell'evento, modifiche alla circolazione v'è da richiedere al Comune un provvedimento relativo alla circolazione stradale (es. divieto di sosta, transito ecc) con il dovuto anticipo, cosicché vi sia a disposizione il tempo necessario per predisporre la relativa ordinanza.

Si segnala infine che si rende necessario inoltrare richiesta anche al Commissariato del Governo di Trento.

Il modulo, già predisposto con i vari destinatari ed i relativi contatti, è disponibile qui per il download.

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Date

Data di inizio validità/efficacia

16/06/2025

Data di inizio pubblicazione

16/06/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 25/08/2025 09:14

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